IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                           (Sezione Terza) 
 
    Ha pronunciato la  presente  ordinanza,  sul  ricorso  numero  di
registro generale 4044 del 2013,  proposto  da:  Domenico  Capomolla,
Andrea Capuani, Mauro Coletta, Livia  Contarini,  Giuseppe  Costanzo,
Michele  Franzese,  Placido  Migliorino,  Felice   Morisco,   Alberto
Pizzari, Giovanni Proietti,  Carmine  Testa  rappresentati  e  difesi
dagli avv. Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto,  con  domicilio  eletto
presso Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32; 
    Contro Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  Anas
S.p.a., Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  Presidenza  del
Consiglio  dei   ministri,   rappresentati   e   difesi   per   legge
dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma,  via  dei  Portoghesi,
12; Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  la
funzione pubblica; 
    Nei confronti di Roberto Maestri, n.c.; 
    Per l'annullamento decreto n. 341/12 con il  quale  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  ha  istituto,  nell'ambito  del
dipartimento  per  le  infrastrutture,  gli  affari  generali  e   il
personale  (...)  la  struttura  di  vigilanza  sulle  concessionarie
autostradali; atti presupposti, connessi e  conseguenti  tra  cui  la
nota 27 settembre 2012 di Anas s.p.a. - atto di costituzione ex  art.
10 D.P.R. n. 1199/71; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in  giudizio  di  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  e  di  Anas  S.p.a.  e  di  Ministero
dell'economia e delle finanze  e  di  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  5  febbraio  2014  il
dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    In seguito alla proposizione di  ricorso  straordinario  al  Capo
dello Stato, data 18  febbraio  2013,  il  Sig.  Roberto  Maestri  ha
notificato atto  di  opposizione  ex  art.  10  D.P.R.  n.  1199/1971
chiedendo  che  il  ricorso  straordinario  fosse  deciso   in   sede
giurisdizionale.  Conseguentemente  i  dott.ri  Domenico   Capomolla,
Andrea Capuani, Mauro Coletta, Livia  Contarini,  Giuseppe  Costanzo,
Michele  Franzese,  Placido  Migliorino,  Felice   Morisco,   Alberto
Pizzari, Giovanni Proietti e Carmine Testa,  si  sono  costituiti  in
giudizio dinanzi a  questo  Tribunale  Amministrativo  Regionale  del
Lazio ai sensi dell'art. 10, comma 1,  del  D.P.R.  n.  1199/1971,  e
hanno riproposto in sede giurisdizionale tutti i motivi gia'  dedotti
con il ricorso straordinario. 
    Ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.L. n.  138/2002,  l'Anas  e'  il
gestore della rete stradale ed  autostradale  italiana  di  interesse
nazionale. E' una societa' per  azioni  il  cui  socio  unico  e'  il
Ministero dell'economia e delle finanze ed e' sottoposta al controllo
ed alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
    Fino al 30 settembre 2012, l'Anas ha svolto altresi' le  funzioni
di concedente della rete autostradale a pedaggio e di vigilanza sulle
societa'  concessionarie.  Quest'ultima  attivita',  in  particolare,
veniva svolta  dall'Anas  attraverso  uno  dei  suoi  uffici,  ovvero
l'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali (IVCA). Presso  tale
Ufficio prestavano il proprio servizio gli odierni ricorrenti,  tutti
nella qualifica di dirigenti. 
    L'IVCA  era  l'Ufficio  di  Anas  istituzionalmente  deputato   a
verificare   l'esatto   adempimento,   da   parte   delle    Societa'
concessionarie,  degli  obblighi  previsti   dalle   convenzioni   di
concessione   e   dagli   annessi   Allegati,   compresi   i    piani
economico-finanziari; in particolare, era deputato  a  verificare  la
puntuale attuazione dei programmi d'investimento e di quelli relativi
agli interventi manutenzione e completamento della rete  autostradale
ed a verificare i livelli di qualita' delle autostrade e dei  servizi
in esse offerti. 
    Inoltre, l'IVCA provvedeva alla verifica annuale delle tariffe  e
alla definizione degli  standard  di  progettazione,  manutenzione  e
costruzione per il mantenimento  di  adeguati  livelli  di  sicurezza
sulle autostrade, nel rispetto delle condizioni contrattuali e  della
normativa vigente e secondo  le  linee  di  indirizzo  stabilite  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
    L'Ufficio,  pertanto,  oltre   a   svolgere   rilevanti   compiti
istituzionalmente     affidati     ad     Anas     (attivita'      di
aggiornamento/rinnovo  dei  rapporti  convenzionali  e/o  dei   piani
economico finanziari in essere), cooperava con  altre  Strutture  che
espletavano le funzioni proprie del soggetto Concedente. 
    I predetti Uffici svolgevano, quindi, mansioni comuni all'Ufficio
IVCA ed i relativi dipendenti possedevano (e  posseggono)  le  stesse
competenze professionali degli odierni ricorrenti. 
    Con il D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, sono  state
tra l'altro dettate disposizioni in materia di riordino dell'Anas. 
    Per quel che qui interessa, l'art.  36  D.L.  n.  98/2011  s.m.i.
prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita,  ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e con sede in Roma,  l'Agenzia  per  le  infrastrutture
stradali e autostradali. [...] Entro la data del 30  settembre  2012,
l'Agenzia subentra ad Anas S.p.a. nelle funzioni di concedente per le
convenzioni in essere alla stessa data». 
    Il comma 5 del predetto art. 36 D.L. n.  98/2011  s.m.i.  prevede
che «relativamente alle attivita' e ai compiti di  cui  al  comma  2,
l'Agenzia  esercita  ogni  competenza  gia'  attribuita  in   materia
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali  e  ad
altri uffici di Anas S.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello
Stato, i quali sono conseguentemente soppressi  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2012. Il personale degli uffici  soppressi  con  rapporto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla  data  del
31 maggio 2012, e' trasferito all'Agenzia, per formarne  il  relativo
ruolo organico. [...] Al  personale  trasferito  (pertanto  dall'Anas
all'Agenzia)  si  applica  la  disciplina  dei  contratti  collettivi
nazionali  relativi  al  comparto  Ministeri  e  dell'Area  I   della
dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento  economico
fondamentale  ed  accessorio,  limitatamente  alle   voci   fisse   e
continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento,  nonche'
l'inquadramento  previdenziale.  Nel  caso   in   cui   il   predetto
trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam  riassorbibile
con  i  successivi  miglioramenti  economici   a   qualsiasi   titolo
conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro
per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  si  procede  alla
individuazione delle unita' di personale da trasferire all'Agenzia  e
alla riduzione delle dotazioni  organiche  e  delle  strutture  delle
amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo  stesso
decreto e' stabilita un'apposita tabella  di  corrispondenza  tra  le
qualifiche  e  le  posizioni  economiche  del   personale   assegnato
all'Agenzia». 
    L'art. 36, comma 5, insomma, ha  concretamente  e  specificamente
individuato i dipendenti che avrebbero dovuto essere trasferiti  alla
costituenda Agenzia,  identificandoli  in  tutti  i  titolari  di  un
rapporto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  in  servizio
alla data del 31 maggio 2012 presso l'Ufficio in questione  ed  altri
uffici Anas titolari di  compiti  e  competenze  analoghi  e/o  altre
PP.AA. la cui attivita' era destinata a confluire nell'Agenzia. 
    L'istituzione dell'Agenzia ha  incontrato  diversi  ostacoli  nel
corso del suo iter approvativo, cosi'  che  i  termini  previsti  per
l'adozione del suo Statuto sono stati piu' volte prorogati,  dapprima
fino al 31 marzo 2012 (art. 11 D.L. n. 216/2011, convertito in L.  n.
14/2012), poi fino al 31 luglio 2012 (L. n. 14/2012) e da ultimo fino
al 30 settembre 2012 (art. 12 D.L. n. 95/2012, convertito  in  L.  n.
135/2012). Si noti che, ai sensi dell'art. 11 D.L. n. 216/2011,  come
modificato dall'art. 12 D.L. n. 95/2012, «fino alla data di  adozione
dello  statuto  dell'Agenzia  per  le   infrastrutture   stradali   e
autostradali, e comunque non oltre il 30 settembre 2012, le  funzioni
e  i  compiti  ad  essa  trasferiti  ai  sensi   dell'art.   36   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  e  successive  modificazioni,
continuano   ad   essere   svolti   dai   competenti   uffici   delle
Amministrazioni dello Stato e  dall'Ispettorato  di  vigilanza  sulle
concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas  S.p.a..  In
caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto  e
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.
36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e  i  compiti  gia'  attribuiti
alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare  delle
risorse previste dall'art. 36, comma 5, del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111,  e  cui  sono  contestualmente  trasferite  le  risorse
finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza
sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5». 
    Non  essendo  stato  ancora  adottato  lo  Statuto   dell'Agenzia
nonostante i ripetuti rinvii, ed approssimandosi il termine  previsto
dalla legge per il trasferimento delle funzioni e dei dipendenti Anas
in servizio presso l'Ufficio IVCA al Ministero, l'Anas ha  inviato  a
questi ultimi la nota 27 settembre 2012 con la quale  comunicava  che
«con decorrenza 1° ottobre 2012, ai sensi dell'art. 11  comma  5  del
D.L.  n.  216/2011,  la  titolarita'  del  contratto  di  lavoro   e'
trasferita ex-lege e  senza  soluzioni  di  continuita'  da  Anas  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.   Il   Ministero
provvedera' a comunicare  le  necessarie  istruzioni  operative  e  a
fornire le informazioni relative al rapporto di lavoro». 
    Successivamente, con il decreto ministeriale 1° ottobre 2012 oggi
impugnato, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
istituito  al  suo  interno   la   Struttura   di   vigilanza   sulle
concessionarie autostradali (d'ora  innanzi  anche  solo  Struttura),
alla quale sono state  affidate  le  funzioni  che  avrebbero  dovuto
essere  svolte  dall'Agenzia  per  le  infrastrutture   stradali   ed
autostradali (ovvero sostanzialmente quelle di concedente della  rete
autostradale  e  di  vigilanza  sulle  concessionarie).  Presso  tale
Struttura e' stato  trasferito  unicamente  personale  Anas  a  tempo
indeterminato in servizio presso l'Ufficio  IVCA  alla  data  del  31
maggio 2012. 
    Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del predetto  D.M.,  «fino  al
definitivo inquadramento con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, il personale in servizio presso l'Ispettorato di  vigilanza
sulle concessionarie autostradali alla data del 31  maggio  2012  con
rapporto di lavoro subordinato  a  tempo  indeterminato  prosegue  la
propria attivita' presso le attuali sedi di  servizio  continuando  a
svolgere i compiti attribuiti. Al personale trasferito si applica  la
disciplina dei contratti collettivi nazionali  relativi  al  comparto
Ministeri e all'Area  I  della  dirigenza.  Il  personale  trasferito
mantiene  il  trattamento  economico  fondamentale   ed   accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al  momento
del trasferimento, nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in
cui il trattamento economico risulti piu' elevato rispetto  a  quello
previsto, e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi
titolo conseguiti». 
    Ad oggi, ovvero dopo oltre tre mesi dalla data di  immissione  in
servizio degli odierni ricorrenti presso la struttura, non e'  ancora
stato   adottato   il   DPCM   che    avrebbe    dovuto    provvedere
all'inquadramento dei dipendenti trasferiti, ai  sensi  dell'art.  4,
comma 2, D.M. 1° ottobre 2012. Con la  conseguenza  che  gli  odierni
ricorrenti, pur prestando regolare servizio presso la  Struttura  dal
1°  ottobre  2012,  non   hanno   ancora   ottenuto   alcun   formale
inquadramento giuridico ed economico nei ruoli ministeriali. 
    Come rilevato, ai sensi degli artt. 36 D.L. n. 98/2011 s.m.i., 11
D.L. n. 216/2011 e 12 D.L. n. 95/2012, il personale Anas in  servizio
presso IVCA alla data del 31 maggio 2012 con  rapporto  di  lavoro  a
tempo  indeterminato,  e'  transitato  alle  dipendenze   della   neo
istituita Struttura di vigilanza  sulle  concessionarie  autostradali
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
    Simili disposizioni, che hanno comportato il  trasferimento  tout
court nel ruolo ministeriale di parte  del  personale  dipendente  da
Anas S.p.A., senza il previo  superamento  di  un  pubblico  concorso
violano all'evidenza i principi  di  uguaglianza,  buon  andamento  e
imparzialita'  della  P.A.,  nonche'  il  principio  dell'accesso  ai
pubblici impieghi mediante pubblico concorso. 
    Costituisce  pacifico  insegnamento  della  Corte  costituzionale
quello secondo cui l'accesso ai pubblici  impieghi  tramite  concorso
pubblico costituisce una regola generale «posto a tutela non solo dei
potenziali aspiranti, ma anche dell'interesse  pubblico  alla  scelta
dei candidati migliori, nonche' all'imparzialita' e al buon andamento
della pubblica amministrazione» (cfr., ex plurimis, Corte cost.,;  21
marzo 2012, n. 62; id. 23 febbraio 2012, n. 30; id. 23 novembre 2011,
n. 310; id. 10 maggio  2005,  n.  190).  E'  evidente,  pertanto,  la
violazione dell'art. 97 Cost., oltre che degli artt. 3 e 51 Cost.. 
    Considerato che il Collegio, alla luce  delle  argomentazioni  di
parte ricorrente, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la
questione di illegittimita' costituzionale degli  artt.  36  D.L.  n.
98/2011, convertito in L. n. 111/2011, s.m.i., 11 D.L.  n.  216/2011,
convertito in L. n. 14/2012, e 12 D.L. n. 95/2012, convertito  in  L.
n. 135/2012, per violazione degli artt. 3, 97 e 51 Cost. nella  parte
in cui  hanno  disposto  sic  et  simpliciter  il  trasferimento  del
personale Anas in servizio presso l'Ufficio IVCA  alla  data  del  31
maggio 2012 dapprima all'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  ed
autostradali e poi alla struttura, in evidente violazione degli artt.
3 e 97 della Costituzione in considerazione  che  i  dipendenti  Anas
destinatari del trasferimento sono stati  inquadrati  senza  pubblico
concorso addirittura in un Ministero. 
    Considerato  che  la  Corte  costituzionale  si  e'  recentemente
espressa in fattispecie analoga (Corte cost., 23 luglio 2013, n. 227)
affermando che «E' costituzionalmente  illegittimo  l'art.  54  della
L.R. 9 agosto 2012,  n.  16,  Friuli-Venezia  Giulia  (Interventi  di
razionalizzazione e  riordino  di  enti,  aziende  e  agenzie  .della
Regione), in quanto lo strumento prescelto dal legislatore regionale,
ossia il  trasferimento  automatico  del  personale  della  disciolta
societa' Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia  (previa  una  prova
selettiva  solo  eventuale)  alle   dipendenze   dell'amministrazione
regionale, limita del tutto sproporzionato. E cio' in  quanto  l'area
delle eccezioni alla regola del concorso, a  tutto  voler  concedere,
dev'essere rigorosamente delimitata e  non  puo'  risolversi  in  una
indiscriminata e non previamente verificata immissione  in  ruolo  di
personale esterno  attinto  da  bacini  predeterminati.  Sicche',  le
scarne  ed  incerte  garanzie  approntate   dalla   norma   impugnata
(ricognizione    dei    requisiti    per    accedere     ai     ruoli
dell'amministrazione  regionale  ed  ipotetica  prova  selettiva)  si
palesano inidonee ad assicurare una seria  verifica  delle  capacita'
professionali dei lavoratori  reclutati  dalla  Regione  all'esterno,
seppure provenienti da una societa' privata strumentale facente parte
del suo apparato cosiddetto "parallelo". Pertanto, in mancana  di  un
concorso pubblico, l'accesso del personale proveniente dalla Gestione
Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.a.  all'impiego  di  ruolo  presso
l'amministrazione regionale, sena alcuna certezza di un serio  filtro
selettivo, si pone in contrasto con gli artt. 3  e  97  Cost.,  donde
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54 della  L.R.  n.  16  del
2012, Friuli-Venezia Giulia». 
    Considerato, quindi, che il  presente  procedimento  deve  essere
sospeso,   con   contestuale   rimessione    della    questione    di
costituzionalita' dedotta alla Corte costituzionale.